Domande frequenti


  1. Possono esserci due docenti orientatori?
    In merito al quesito posto, il DM n. 63 del 5 aprile 2023 specifica all'art. 6 comma 2 che le Istituzioni scolastiche procederanno all'individuazione di un solo docente orientatore.
  2. I raggruppamenti di studenti assegnati a ciascun docente tutor, devono rientrare tassativamente nei limiti individuati dalla circolare n. 958 del 5 aprile 2023?
    In merito al quesito posto, si specifica che la circolare n. 958 del 5 aprile 2023 individua nel limite minimo di 30 studenti e nel limite massimo di 50 studenti un suggerimento orientativo per favorire l'efficace applicazione di quanto previsto dalla misura. Inoltre, non è previsto che l'assegnazione docente tutor-studente debba corrispondere con un gruppo classe. Perciò, ferme restando le disposizioni del DM in merito alla retribuzione minima e massima da prevedere per i docenti tutor, è compito dell'Istituzione scolastica individuare i raggruppamenti funzionali ai bisogni orientativi degli studenti.
  3. È previsto un numero massimo di docenti tutor?
    In merito al quesito posto, il DM n. 63 del 5 aprile 2023 specifica all'art. 6 comma 3 dei limiti per quanto riguarda i compensi per i docenti tutor e per il docente orientatore. Pertanto, nel rispetto dei vincoli legati al compenso minimo e massimo stabiliti dal Decreto, ciascuna Istituzione scolastica potrà organizzarsi in modo autonomo.
  4. Le risorse assegnate all'Istituzione scolastica sul POS sono da considerarsi lordo Stato o lordo dipendente?
    Le risorse assegnate sul POS sono da considerarsi lordo dipendente, in quanto, come previsto dall'art.4 del DM n. 63 del 5 aprile 2023, l'emolumento riconosciuto ai docenti tutor e orientatori ha natura accessoria, e in quanto tale esso andrà corrisposto nel cosiddetto "Cedolino Unico", in base a quanto predisposto dalla Legge n. 191 del 23 dicembre 2009.
  5. Possono accedere alla formazione più docenti rispetto a quelli previsti dall'Allegato B al DM 63?
    Come previsto dalla circolare n. 958 del 5 aprile 2023: "Ciascuna istituzione scolastica del secondo ciclo di istruzione riceve dalla Direzione Generale per i Sistemi informativi la comunicazione del numero indicativo minimo dei docenti che potranno essere avviati alla formazione di tutor e di orientatore, calcolato in proporzione del numero degli studenti iscritti alle classi del secondo biennio e del quinto anno per il prossimo anno scolastico.". Pertanto, non è stabilito un limite massimo di docenti ammessi alla formazione prevista per tutor e orientatori.
  6. L'adesione di un docente al percorso formativo comporta necessariamente la candidatura a ricoprire l'incarico oppure il docente può fare la formazione e poi decidere di non candidarsi a ricoprire l'incarico?
    Come previsto dal DM n. 63 del 5 aprile 2023 all'art. 6 commi 1 e 2, l'Istituzione scolastica dovrà procedere all'individuazione dei docenti tutor e del docente orientatore tra coloro che abbiano concluso positivamente la formazione propedeutica. Perciò, non vi è obbligo per coloro che abbiano seguito i corsi formativi di accettare l'incarico come tutor o orientatori.
  7. Cosa fare se il numero di docenti che si candida per ricoprire il ruolo di docente tutor o orientatore è inferiore al numero minimo previsto dall'allegato B al DM n. 63 del 5 aprile 2023? E se non vi fossero candidati?
    Come è noto, il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato il 22 dicembre 2022 il decreto n. 328 che approva le Linee guida per l’orientamento, dando così attuazione alla riforma prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in quanto misura per aiutare docenti, studenti e famiglie a contribuire alla costruzione di una scuola capace di contrastare la crisi educativa del Paese e dare avvio a un percorso virtuoso volto a favorire il superamento delle disuguaglianze esistenti di natura sociale e territoriale. È auspicabile che dirigenti e docenti promuovano all'interno delle proprie comunità scolastiche la cultura dell'orientamento, come un processo di coinvolgimento attivo intorno al quale tutta la comunità desideri di partecipare con senso di responsabilità collettiva degli esiti formativi degli studenti.
  8. Il percorso formativo per docenti tutor e orientatori è lo stesso? In caso contrario, un docente può effettuare la formazione prevista sia per il docente tutor che per il docente orientatore?
    Per i docenti interessati a ricoprire il ruolo di tutor e di orientatore si prevede un’unica attività formativa propedeutica di 20 ore, da concludersi entro l’inizio dell’anno scolastico 2023/2024. Nel corso dell’anno scolastico 2023/2024 saranno curate da INDIRE ulteriori attività di accompagnamento dei tutor e dei docenti orientatori e saranno promosse comunità di pratiche fra i docenti.
  9. Uno stesso docente può essere nominato sia docente tutor che docente orientatore?
    In base a quanto previsto dalle Linee guida per l'Orientamento, adottate con DM n. 328 del 22 dicembre 2022, al punto 8.3, il docente tutor potrà essere supportato nello svolgimento delle proprie mansioni dalla figura individuata al punto 10.2, ovvero il docente orientatore. Ciò premesso, in via ordinaria è previsto che le due figure siano ricoperte da due docenti distinti.
  10. Quali sono i criteri previsti per nominare un docente come docente tutor? E per il docente orientatore? Il ruolo può essere ricoperto anche dal personale assunto a tempo determinato?
    In merito al quesito posto, si precisa che i docenti eleggibili a rivestire i ruoli di docente tutor e docente orientatore sono i docenti in servizio presso l'Istituzione scolastica che abbiano concluso positivamente la formazione propedeutica preferibilmente che siano docenti di ruolo. Preliminarmente dovrebbero essere in possesso dei seguenti requisiti:
    - essere in servizio con contratto a tempo indeterminato con almeno cinque anni di anzianità maturata con contratto a tempo indeterminato o determinato;
    - avere svolto compiti rientranti in quelli attribuiti al tutor scolastico e al docente orientatore (funzione strumentale per l’orientamento, per il contrasto alla dispersione scolastica, nell’ambito del PCTO…);
    - aver manifestato la disponibilità ad assumere la funzione di tutor e di docente orientatore per almeno un triennio scolastico.
  11. Gli educatori dei convitti/educandati possono ricoprire il ruolo di docente tutor o di orientatore?
    Il DM n. 63 del 5 aprile 2023 all'art. 6 commi 1 e 2, prevede che l'Istituzione scolastica dovrà procedere all'individuazione dei docenti tutor e del docente orientatore tra coloro che abbiano concluso positivamente la formazione propedeutica, e l'accesso alla formazione è previsto per i soli docenti. Pertanto, non è previsto che gli educatori possano ricoprire questi ruoli.
  12. L'orientamento non è previsto per il biennio?
    La riforma prevede che l’orientamento sia inserito nelle attività formative offerte dalle scuole e nei curricoli scolastici, declinando, già dalla scuola secondaria di primo grado, la didattica in chiave orientativa, organizzandola cioè a partire dalle esperienze degli studenti e dalla personalizzazione dei percorsi, mettendo l’accento sullo sviluppo delle competenze di base e trasversali.
    Nella scuola secondaria di secondo grado, il Piano del Ministero parte da subito con l’istituzione di due nuove figure: il docente tutor e il docente orientatore. I primi 150 milioni di euro sono già stati stanziati per finanziare questa misura. A partire dall’anno scolastico 2023/2024, saranno circa 40.000 i docenti, tutor e orientatori, che supporteranno gli studenti di circa 70.000 classi dell’ultimo triennio.
    Si rammenta, infine, che tutte le istituzioni scolastiche potranno accedere ai finanziamenti derivanti dal PNRR di cui al punto 12.2 delle Linee guida e dalla nuova programmazione PON per remunerare attività didattiche innovative sull’orientamento di carattere extracurricolare, con particolare riferimento all’orientamento verso le discipline STEM e come strumento di prevenzione della dispersione scolastica.
  13. Il ruolo del docente tutor è sovrapponibile ad altre figure già presenti nella Scuola? (ad es. il tutor degli Istituti professionali)
    In merito al quesito posto, si precisa che la figura del docente tutor e del docente orientatore sono state introdotte dalle Linee guida per l'Orientamento entrate in vigore il 22 dicembre 2022, e pertanto non sono sovrapposte alle altre figure già presenti nelle Istituzioni scolastiche. Tuttavia la normativa vigente non preclude la possibilità per i docenti che già ricoprano altri ruoli all'interno della Scuola di ricoprire altresì il ruolo di docente tutor o docente orientatore. In particolare, l'ordinamento dell'istruzione professionale prevede già una figura di tutor che potrà coicidere con quella prevista dalle suddette Linee guida.
  14. Le risorse assegnate all'Istituzione scolastica sono da considerarsi per il singolo anno o per il triennio?
    Le misure assegnate alle Istituzioni scolastiche, come da Allegato A al DM n. 63 del 5 aprile 2023, sono destinate alla remunerazione dei docenti tutor e del docente orientatore per il solo anno scolastico 2023-2024. Successivamente verranno assegnate le risorse finanziarie per gli anni a venire.
  15. I docenti tutor vanno individuati anche per gli studenti dei corsi serali?
    Sì, in quanto nel computo delle risorse assegnate alle Istituzioni scolastiche è stato tenuto conto di tutti gli studenti, compresi quelli frequentanti i corsi serali
  16. Come si individua compenso previsto per docenti tutor e docente orientatore?
    In merito al quesito posto, si riporta quanto previsto dalla circolare n. 958 del 5 aprile 2023: "Ciascuna istituzione scolastica, in sede di contrattazione integrativa, definisce i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, nonché la determinazione della misura dei compensi, avuto riguardo alle peculiarità organizzative ed allo specifico contesto di riferimento, per remunerare le attività dei tutor e degli orientatori nell’anno scolastico 2023/2024. In particolare, dovrà essere garantita la presenza di un orientatore in ciascuna istituzione scolastica, a cui riconoscere un compenso compreso tra un valore minimo pari a 1.500 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 2.000 euro lordo Stato e di un tutor per ciascun raggruppamento di studenti prevedendo un compenso compreso tra un valore minimo pari a 2.850 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 4.750 euro lordo Stato".
    Pertanto, sarà la singola Istituzione scolastica a determinare il compenso destinato ai propri docenti tutor e orientatore, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa.
  17. Come è possibile integrare le 30 ore di orientamento previste con il PCTO?
    In merito al quesito posto, si richiama quanto previsto dalle Linee guida per l'orientamento, adottate con il DM. n. 328 del 22 dicembre 2022, ai punti 7.2 e 7.3: "Le scuole secondarie di secondo grado attivano a partire dall’anno scolastico 2023-2024:
    - moduli di orientamento formativo degli studenti, di almeno 30 ore, anche extra curricolari, per anno scolastico, nelle classi prime e seconde;
    - moduli curriculari di orientamento formativo degli studenti, di almeno 30 ore per anno scolastico, nelle classi terze, quarte e quinte.
    Per la migliore efficacia dei percorsi orientativi, i moduli curriculari di orientamento formativo nelle classi terze, quarte e quinte sono integrati con i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), nonché con le attività di orientamento promosse dal sistema della formazione superiore".
  18. Quali sono le procedure da attuare per procedere alla nomina del docente tutor e del docente orientatore?
    Come già indicato con la circolare n. 958 del 5 aprile 2023, il dirigente scolastico, conclusa l’attività di formazione, procederà, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, alla nomina dei docenti tutor e del docente orientatore per l’anno scolastico 2023/2024, in base a quanto previsto in relazione alle figure funzionali al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
  19. La disponibilità a svolgere la funzione di tutor per un triennio, criterio preferenziale per la formazione, comporta un vincolo di permanenza nell'istituzione scolastica per tre anni?
    No. Il criterio non costituisce vincolo alla mobilità territoriale e professionale del docente.